MODIFICATI I CARICHI SUGLI ALPEGGI DEL PIEMONTE.
Il nuovo carico minimo di bestiame sarà di 0,07 UBA/ettaro/anno anziché 0,2 UBA/ettaro/anno.
Con una delibera, la Regione Piemonte ha modificato i carichi minimi di bestiame espressi in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, come previsto agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015. Tale decreto ministeriale stabiliva un carico pari a 0,2 UBA ad ettaro e una circolare dello stesso ministero chiariva che tale rapporto dovesse essere considerato quale valore medio annuo.
Ne consegue che, lasciando invariato questo parametro, nel caso in cui si applicasse il periodo di pascolamento minimo consentito dal medesimo decreto, pari a 60 giorni, ne deriverebbe un carico applicato al periodo di pascolamento di 1,2 UBA ad ettaro.
Il 20 maggio 2015, nell’ambito di un’apposita riunione a cui hanno partecipato i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e di ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura) è emerso che in alcuni areali della nostra regione posti alle altitudini più elevate l’imposizione di tale limite, determinerebbe, un eccessivo sfruttamento dei pascoli.
Ne consegue la necessità di stabilire, come espressamente consentito dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, un carico minimo di bestiame inferiore a quello individuato dal medesimo decreto.
Al fine di determinare i nuovi parametri di riferimento si sono valutati:
Sulla base di queste considerazioni, la Giunta Regionale ha deliberato che il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, previsto agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015 sia rideterminato sulla base delle seguenti indicazioni:
per tutti i pascoli permanenti posti ad un altitudine superiore ai 600 m s.l.m. il carico minimo di bestiame è pari a 0,07 UBA/ettaro/anno anziché 0,2 UBA/ettaro/anno;
per la determinazione dell’altitudine si farà riferimento al collocamento del centroide delle particelle classificate a pascolo, in analogia a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 23-1189 del 16/3/2015 ,relativa al riconoscimento della “guardiania” quale uso e consuetudine locale;
qualora l’azienda disponga di pascoli posti solo in parte al di sopra dei 600 m s.l.m., il carico minimo di 0,07 UBA/ettaro/anno sarà applicato solo a condizione che la superficie a pascolo ubicata sopra tale limite sia superiore al 50% della superficie totale a pascolo permanente desunta dal fascicolo aziendale dell’azienda;
permane invariato il periodo di pascolamento minimo che, in base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, può essere applicato su tali superfici in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni.