Statuto

 

STATUTO DELLA

ASSOCIAZIONE DIFESA ALPEGGI PIEMONTE”

--- ADIALPI ---

 

                                                                

Articolo 1 - Denominazione e sede

Si è costituita, il 18 aprile 2012, con sede in Crissolo (CN), Località Cros Forant sn, un'associazione che assume la denominazione di “Associazione Difesa Alpeggi Piemonte: ADIALPI”. 

 

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione è apolitica, senza finalità di lucro, e si propone di perseguire i seguenti obiettivi:      

1) la valorizzazione delle aree alpine nel territorio piemontese e delle attività connesse;

2) la tutela dei margari e dei pastori che abitano gli alpeggi piemontesi con le loro mandrie e greggi;

3) promuovere e riconoscere in ambito sociale, educativo, economico, politico ed istituzionale, il ruolo fondamentale dell’alpeggio per la conservazione e la manutenzione dell’ambiente alpino;

4) valorizzare le risorse legate all’alpeggio e promuovere la partecipazione degli alpeggiatori alle iniziative di promozione territoriale;

5) promuovere e supportare azioni per il riconoscimento e la valorizzazione delle produzioni d’alpeggio e delle razze zootecniche autoctone;

6) difendere gli alpeggiatori da speculazioni, pratiche o situazioni che possono arrecare pregiudizio alla loro attività;

7) sostenere la realizzazione di progetti volti a migliorare l’attività dell’alpeggio;

8) ogni altra azione a difesa degli alpeggi del Piemonte.

 

 

Articolo 3 - Attività

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi, intende svolgere le seguenti attività:

1) organizzare manifestazioni e realizzare progetti finalizzati alla valorizzazione degli alpeggi e partecipare attivamente alla loro attuazione;

2) stimolare le istituzioni politico-amministrative mediante la proposta di linee e guide di azione in grado di favorire la valorizzazione multifunzionale degli alpeggi, di sostenere materialmente le attività degli alpeggiatori e di promuovere iniziative capaci di diffondere una immagine positiva dell’alpeggio ;

3) collaborare con gli altri enti del settore per la buona riuscita delle attività proposte e dei progetti eventualmente sviluppati;

4) nel perseguimento delle finalità statutarie, rappresentare gli alpeggiatori nei confronti della Pubblica Amministrazione, degli Enti Pubblici o di ogni altra organizzazione, ente o associazione privata che perseguano scopi analoghi o affini a quelli dell’Associazione;

5) sostenere e consigliare gli alpeggiatori per quanto riguarda le migliori strategie e comportamenti da adottare per il buon svolgimento della loro attività;

6) proporre le proprie idee ed intervenire costantemente durante gli incontri, i convegni e le assemblee che riguardano i settori della pastorizia, della montagna, dell’allevamento e dell’agricoltura in generale, per difendere e sostenere gli interessi degli alpeggiatori;

7) indicare metodi utili per ridurre i danni causati da attività dell’uomo, dalla presenza di fauna e flora, da eventi atmosferici o altri, che arrecano pregiudizio agli alpeggiatori;

8) individuare nuovi progetti ed iniziative per la conservazione e il miglioramento dell’attività dell’alpeggio in coerenza con le nuove esigenze e l’evolversi della società.

 

Articolo 4 - Durata

La durata dell’Associazione è illimitata. Potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati.

 

Articolo 5 - Associati

I soci sono classificati come segue:

1) soci ordinari: persone che possono documentare di essere alpeggiatori in un alpeggio delle vallate del Piemonte;

2) soci sostenitori: Enti Pubblici e privati, persone fisiche, Associazioni, Consorzi, Società private, Istituti, Enti di Diritto Pubblico e Privato, allevatori, alpeggiatori di altre Regioni o Paesi che, con la loro partecipazione, possono contribuire in modo efficace al perseguimento delle finalità dell’Associazione.

 

Articolo 6 - Ammissione dei soci

Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo oltre al versamento di una quota di ammissione.

La domanda verrà valutata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata sulla base dei criteri stabiliti dai regolamenti interni.

 

Articolo 7 - Dimissioni dei soci

Le dimissioni da socio vanno presentate per scritto al Consiglio Direttivo.

 

Articolo 8 - Doveri dei soci

I soci, ordinari e sostenitori, sono tenuti:

1) al pagamento della tessera sociale;

2) all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie. Il socio che non osservi lo Statuto, gli eventuali regolamenti sociali e che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l’adozione delle eventuali sanzioni.

Le somme versate per la tessera e per le altre eventuali quote sociali non sono rimborsabili in ogni caso.

 

Articolo 9 - Diritti dei soci

I soci, ordinari e sostenitori, hanno diritto:

1) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

2) a partecipare alla vita associativa: alle assemblee sociali nonché all’elettorato attivo e passivo.

L’esercizio dei diritti sociali compete a tutti i soci iscritti in regola con il pagamento delle quote associative. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio persona fisica minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

 

 

Articolo 10 - Rimozione dei soci

I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

1) dimissione volontaria o decesso;

2) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

3) esclusione debitamente motivata e deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni:

           a] ritenute dannose all'immagine dell’Associazione;

           b] che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o   alle deliberazioni prese dagli organi sociali;                                                                      

           c] che in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

4) Scioglimento dell’Associazione.

 

Articolo 11 - Gli ex-soci

L’associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale e non ha diritto al rimborso del contributo associativo versato.                                                                                                                                                               I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione, senza altre formalità, se non quelle previste per le iscrizioni.                 I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea Ordinaria.

 

Articolo 12 - Patrimonio

II mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative e di ammissione determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivati dalle attività organizzate dall’Associazione.

 

Articolo 13 - Anno sociale

L’esercizio sociale corrisponde all’anno solare: inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno. Il bilancio dell’esercizio sociale deve essere presentato all’Assemblea entro il trentuno marzo dell’anno successivo.

 

Articolo 14 - Il Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione al termine del precedente anno sociale . Il bilancio preventivo deve illustrare la previsione economico-finanziaria al termine dell’anno sociale in corso in relazione alle attività svolte dall’Associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Durante l’Assemblea Ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

 

Articolo 15 - Organi

Gli organi sociali sono:

1) l’Assemblea dei soci;

2) il Consiglio Direttivo;

3) il Collegio dei Revisori, se tale organo sarà previsto con specifica delibera dell’Assemblea in seduta Straordinaria.

 

Articolo 16 - Assemblea dei soci

L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni Ordinarie e Straordinarie.

 

Articolo 17 - Convocazione dell'Assemblea e validità

La convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria avverrà mediante avviso, trasmesso almeno otto giorni prima dell'adunanza, mediante affissione dell'avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, SMS, e-mail o fax.

Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo un’ora dopo la prima.

 

 

Articolo 18 - Regolamento dell’Assemblea

1) L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3) L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell'ordine del giorno da almeno un quarto degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tale caso la convocazione è atto dovuto del Consiglio Direttivo.

4) L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

5) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

6) L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.                                       

7) Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

8) Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

 

Articolo 19 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal primo gennaio al trentuno marzo successivo. Essa :

1) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;

2) procede alla nomina a maggioranza semplice delle cariche sociali alla scadenza del loro mandato.

3) elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri (un segretario e due scrutatori) che controlla lo svolgimento delle elezioni;

4) approva il bilancio consuntivo e preventivo;

5) approva gli stanziamenti per iniziative previste dagli articoli 2 e 3 del presente Statuto;

6) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

 

Articolo 20 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:

1) approvazione e modificazione dello Statuto sociale;

2) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

3) scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.                                                                            

   (Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati).

 

 

Articolo 21 - Diritto di partecipazione

Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell’Associazione i soli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ogni associato, ordinario o sostenitore, ha diritto ad un voto: per alzata di mano o a scrutinio segreto.

Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di altri 2 (due) associati. La delega deve essere compilata dal delegante e consegnata agli incaricati prima dell’inizio dell’Assemblea.

 

 

Articolo 22 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) consiglieri (quattro più il Presidente) ad un massimo di 15 (quindici) consiglieri (quattordici più il Presidente) eletti tra i soci che si candidano durante l’Assemblea e restano in carica 5 (cinque) anni.

 

 

Articolo 23 - Elezioni del Consiglio Direttivo

Ogni 5 (cinque) anni l'Assemblea Ordinaria elegge i componenti del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 24 - Struttura del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali.

Il Consiglio Direttivo può, se ritenuto necessario, eleggere nel suo seno i 2 (due) vice Presidenti e il Segretario; quest’ultimo può anche essere un soggetto esterno al Consiglio Direttivo;

Il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario compongono l'Ufficio di Presidenza. 

 

 

Articolo 25 - Riunione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce convocato dal Presidente o dai 2/5 dei suoi membri o, secondo regolamento interno del Consiglio stesso, in date periodiche prefissate.

Nella convocazione della riunione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è convocato, salvo casi di particolare urgenza, almeno tre giorni prima della riunione, mediante affissione dell'avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione a mezzo posta ordinaria, elettronica, telefonata, SMS, e-mail o fax.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, persone di particolare competenza invitate dal Presidente.

 

 

Articolo 26 - Delibere del Consiglio Direttivo

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione ed in caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Ogni consigliere può rappresentare in riunione, per mezzo di delega scritta, non più di 1 (uno) altro associato. La delega deve essere compilata dal delegante e consegnata agli incaricati prima dell’inizio della riunione.

 

 

 

Articolo 27 - Compiti e poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo deve:

1) attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell’Assemblea dei soci;

2) fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria;

3) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;

4) determinare le quote associative annuali;

5) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

6) formulare il regolamento interno dell'Associazione;

7) deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;

8) favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione;

Il Consiglio Direttivo può:

1) attivare rapporti di collaborazione a vario titolo che risultassero funzionali e necessari al miglior espletamento delle attività istituzionali dell’Associazione.

2) nominare, a suo gradimento tra i soci dell’Associazione, uno o più “Rappresentanti per ogni valle del Piemonte”; il Rappresentante ha gli stessi diritti e doveri degli altri soci dell’Associazione e può essere incaricato, dal Consiglio Direttivo, di particolari compiti per il perseguimento delle finalità statutarie.

3) attuare ogni altra azione necessaria per la realizzazione delle finalità statutarie.

 

Articolo 28 - Il Presidente

Il Presidente dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l’attuazione delle delibere dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 29 - Il vice Presidente

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamene delegato.

Articolo 30 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

 

Articolo 31 - Cariche sociali

Le cariche sociali sono rieleggibili e sono gratuite salvo eventuali rimborsi, per spese inerenti l’attività sociale, su delibera del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 32 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l’Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

 

Articolo 33 - Scioglimento                         

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto al voto.

 

Articolo 34 - Destinazione del patrimonio

In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta sulla destinazione del patrimonio residuo.

                                                                                                         

Articolo 35 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile della Repubblica Italiana.

 

 

LETTO ED APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IL 15 giugno 2012 

 

In originale le firme del Consiglio Direttivo: Giovanni Dalmasso, Pier Valter OsellaPaolo BoveroBruno Bottero,  Massimo Giletta,  Ivano Challier,  Ezio Martini.

 

 

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